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Il Coordinatore alla Sicurezza

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LA FIGURA DEL COORDINATORE ALLA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE (C.S.P.)

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione viene nominato dal committente o dal responsabile dei lavori, a sua volta indicato dallo stesso committente.
I suoi compiti, che egli si impegna a svolgere già nella fase di progettazione, sono:

• redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.)
• predisposizione del Fascicolo Tecnico dell’opera.

Il PSC deve contenere l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi connesse allo specifico lavoro che si andrà a realizzare.
Una volta individuati i rischi Il PSC individua e prescrive le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.
Le predette considerazioni derivano anche dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o di lavoratori autonomi, condizioni per le quali esso è obbligatorio a prescindere da altre considerazioni (vedi focus “Coordinamento: quando è obbligatorio).

LA FIGURA DEL COORDINATORE ALLA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE (C.S.E.)


Il ruolo del Coordinatore per l’esecuzione è totalmente operativo, che prende forma e sostanza al momento dell’inizio dei lavori.
È un professionista esecutivo quindi, che segue passo dopo passo il corretto andamento dei lavori.
I suoi compiti sono:

• Verifica l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel PSC
• Verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS, redatto dai datori di lavoro, dai dirigenti o dai preposti delle ditte esecutrici), da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest’ultimo.
• Adegua se necessario il PSC e il fascicolo delle opere, in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere.
• Verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza
• Previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, segnala al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94,95,96 e 97 del Dlgs 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o, caso limite, la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento in merito il coordinatore dovrà comunicare l’inadempienza all’ unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti.
• Sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente e personalmente riscontrato in loco , le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

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FOCUS SU COORDINAMENTO:
QUANDO È OBBLIGATORIO?

La prima condizione per la nomina della figura del coordinatore è che siano previsti gli apporti lavorativi anche non contemporanei di almeno due imprese o lavoratori autonomi.
Tuttavia, anche verificandosi la predetta condizione, il Committente o il responsabile dei lavori “non é obbligato a nominare il coordinatore per la progettazione, nei lavori privati, se sono soddisfatti entrambi i seguenti requisiti:
• l’opera che si sta realizzando non supera l’importo di € 100.000
• l’opera che si sta realizzando non necessita di permesso di costruire
Quindi nel caso di lavori soggetti all'obbligo del permesso di costruire “il committente è sempre tenuto, ove sia prevista la presenza di più imprese esecutrici anche non contemporanea, a nominare il coordinatore in fase di progettazione, qualunque sia l'entità dell'opera”.

INCOMPATIBILITA' ED ESCLUSIONI


Il coordinatore, sia esso in fase di progettazione o in fase di esecuzione, non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Tali incompatibilità tuttavia non sussistono in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice.

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